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Mutui: detrazioni su interessi passivi per il coniuge superstite

lentepubblica.it • 13 Novembre 2017

mutui passiviIl marito superstite può detrarre per intero gli interessi passivi pagati in relazione a un mutuo cointestato con la moglie defunta, stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione?

Mutui: detrazioni su interessi passivi per il coniuge superstite

D.L.

 

Mutui: detrazioni su interessi passivi per il coniuge superstite

Il coniuge superstite cointestatario, insieme alla moglie, di un mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, che abbia provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, può usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti, a condizione che sussistano tutte le altre condizioni prescritte dalla normativa agevolativa (risoluzione n. 129/E del 18 ottobre 2017).

 

L’istante evidenzia di aver stipulato in data 22.02.2011, insieme al coniuge, un mutuo ipotecario di ristrutturazione presso l’istituto bancario Alfa per un importo pari a 140.000 euro. Il proprio coniuge muore in data 15.05.2013 e l’istante si accolla interamente il mutuo. In sede di assistenza, gli viene negata la detraibilità di tutti gli interessi passivi sostenuti e riconosciuta soltanto la detraibilità del 50% degli stessi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che l’intera quota di interessi passivi sia detraibile, analogamente a quanto accade con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 15, comma 1-ter, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede la detraibilità, nella misura del 19% e per un ammontare complessivo non superiore ad euro 2.582,28, di interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione dell’abitazione principale.

Le condizioni e le modalità applicative della detrazione in esame sono individuate dal Decreto ministeriale n. 311 del 30 luglio 1999, il quale, all’art. 1, comma 1, dispone che: “(…) per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di cui all’art. 31, comma primo, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 [ora trasfuso nell’art. 3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001.]” ovvero gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il legislatore vincola, tuttavia, detta detrazione ad alcune condizioni:

1. l’unità immobiliare che si costruisce sia quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;

2. l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;

3. il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

4. i lavori di costruzione debbano essere ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga;

5. il mutuo venga stipulato nei sei mesi antecedenti all’inizio dei lavori di costruzione ovvero nei diciotto mesi successivi.

La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia specificatamente indicato che i lavori eseguiti rientrino nell’ambito di quelli previsti dal suddetto art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001. In carenza di tale indicazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga sottoscrizione del responsabile del competente ufficio comunale.

 

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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